l’obbligo degli ECM per il personale sanitario parte dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. che prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

Esistono tuttavia delle eccezioni all’obbligo formativo degli ECM. È esonerato da tale obbligo il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza:

  • corso di specializzazione,
  • dottorato di ricerca, master,
  • corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, (pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale);
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

Il comma 4 dell’articolo 162 del d.lgs. 101/2020 esplicita ulteriormente che “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

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Sono esonerate dall’obbligo ECM anche le donne che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,) e i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materiai adempimento del servizio militare (legge 24 dicembre 1986, n. 958) per tutto il periodo in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

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